Art. 3 Termini di Pagamento e di Consegna. Sospensione della/e Fornitura/e
3.1 La Fornitrice potrà revocare o modificare, restringendole, le dilazioni di pagamento originariamente concesse al Cliente se lo stesso non dia le garanzie promesse o se le referenze commerciali, economiche e finanziarie del medesimo non offrano, qualora modificatesi in corso di rapporto, idonee garanzie per il buon fine della fornitura. Ricorrendo gli stessi presupposti, MARRONE SRL potrà anche sospendere l’esecuzione della fornitura o delle forniture in corso con il medesimo Cliente. Lo stesso dicasi per il caso di insoluti, anche se relativi a forniture diverse da quella oggetto di sospensione.
3.2 Ultimata la produzione dei beni oggetto di fornitura, se verificatesi le ipotesi di cui al precedente comma, il Cliente è obbligato a ritirare con pagamento contestuale i manufatti approntati da MARRONE SRL, sotto comminatoria di esecuzione coattiva ex art. 1515 del c.c. e del risarcimento dei danni.
3.3 Qualora il Cliente richieda alla Fornitrice di provvedere direttamente alla consegna della fornitura, saranno a carico del primo le spese di trasporto da corrispondersi a MARRONE SRL prima dell’effettuazione dello stesso: in tal caso, saranno a carico del Cliente anche i rischi di perdita e/o danni connessi al trasporto senza che possa essere imputato alcunché a MARRONE SRL. La consegna della merce non prevede in ogni caso lo scarico della stessa a destino, che rimane a carico del Cliente.
3.4 Di regola la consegna della merce avviene “franco magazzino o franco fabbrica” (c.d. “EX WORKS”) presso la sede di MARRONE SRL a Zoppola (PN). In tal caso, i beni dovranno essere ritirati dal Cliente entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicativa con cui la Fornitrice avvisa che la merce è pronta per il ritiro.
3.5 Per ogni giorno di ritardo nel ritiro della merce, verrà addebitata al Cliente una penale in misura pari al 0,1% del prezzo di acquisto della stessa, salvo il maggior danno. Rimane comunque salva la facoltà della Fornitrice di depositare la merce, per conto e a spese del Cliente, in un locale di pubblico deposito ex art. 1514 c.c.
3.6 Se alla consegna della merce risulteranno differenze tra la proposta d’ordine trasmessa dal Cliente e quanto specificato nella conferma d’ordine, si intende valido ed efficace solo quanto riportato nella conferma d’ordine della Fornitrice.
3.7 I termini di consegna indicati a contratto, a giorni piuttosto che a data fissa, si intendono solo indicativi e non perentori per la Fornitrice, rimanendo inteso che, in ogni caso, la mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell’acconto di cui al successivo art. 8 o della diversa somma pattuita tra le parti a tal titolo, facoltizzerà MARRONE SRL a non avviare la produzione dell’ordine.
3.8 In caso di pagamento tardivo dell’acconto rispetto alla tempistica convenuta, MARRONE SRL non sarà più tenuta al rispetto del termine di consegna originariamente concordato con il Cliente, essendole espressamente riconosciuta la facoltà di fissare nuovo termine di consegna, a data fissa piuttosto che a giorni, termine compreso, comunque, entro i 12 mesi successivi dall’intervenuto accredito integrale dell’acconto medesimo. Stesse conseguenze a valere per il caso in cui il Cliente non abbia approvato espressamente i progetti “as built” o “shop drawing” definitivi inviati dalla MARRONE S.r.l.
3.9 In caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine di cui al successivo art. 9, le eventuali attività di produzione e gli eventuali termini di consegna gravanti su MARRONE SRL per forniture in corso e/o nuovi ordinativi verranno automaticamente sospesi fino all’integrale pagamento da parte del Cliente delle poste di debito aperte nei confronti della Fornitrice, esclusa qualsiasi forma di risarcimento del danno in favore del Cliente medesimo. In caso di decadenza dal beneficio del termine del Cliente, MARRONE S.r.l., a pagamento intervenuto, individuerà nuovo termine di consegna, a data fissa piuttosto che a giorni, termine compreso, comunque, entro i 12 mesi successivi dall’intervenuto accredito del saldo della/delle forniture sospese causa l’inadempimento del Cliente. Rimane in ogni caso salvo il risarcimento del danno eventualmente patito da MARRONE S.r.l.
3.10 Gli eventuali ritardi non possono dar luogo a risarcimento di danni né ad annullamento o riduzione dell’ordinazione e gli imprevisti, come scioperi, sospensioni di energia elettrica, incendi, difficoltà di trasporti, guasti alle macchine, difficoltà di rifornimento di materie prime, ecc., costituiscono casi di forza maggiore per la Fornitrice. In caso di mancata consegna della merce approntata, per ragioni non dipendenti dalla Fornitrice, decorreranno ugualmente i termini di pagamento dall’avviso di merce pronta e, a carico del Cliente, decorreranno le spese di magazzinaggio/deposito pari ad €uro 20,00 die a metro cubo di materiale con esonero della Fornitrice da ogni responsabilità per incendio o danneggiamenti. Rimane salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da MARRONE S.RL, oltre che la pretensibilità della penale da ritardo di cui al comma 3.5 del presente articolo.
3.11 Se, prima della loro esecuzione, l’adempimento degli obblighi di MARRONE SRL sia divenuto – per qualsiasi motivo imprevedibile da un imprenditore del settore con normale esperienza – eccessivamente oneroso in rapporto alla controprestazione originaria pattuita – così da modificare il rapporto stesso in misura pari o superiore al 10% – MARRONE SRL potrà chiedere una revisione delle condizioni contrattuali o, in mancanza di accordo entro 15 giorni dalla richiesta, recedere dal contratto senza oneri e/o penali di sorta e senza che il Cliente possa pretendere alcunché a titolo di restituzione, indennizzo e/o ristoro.
3.12 Qualora si verificassero dei ritardi nella consegna, il Cliente non potrà comunque risolvere il contratto per inadempimento della Fornitrice, eccettuato il caso in cui tale ritardo superi i 180 giorni lavorativi rispetto alla data della consegna prevista a contratto – ovvero ai sensi di quanto previsto ai superiori commi 3.8 e 3.9 – e sempre che le cause del ritardo siano imputabili a colpa grave della Fornitrice.